Assistenza Tecnica Fondo For.Te


L’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Cremona offre un servizio di Assistenza tecnica alle aziende che presentano piani formativi aziendali, territoriali e nazionali, a valere sugli Avvisi Pubblici pubblicati dal Fondo For.Te per il comparto CTS, supportando i soggetti presentatori nelle fasi di progettazione e fornendo, se richiesto, l’accordo di Assistenza Tecnica, così come richiesto dagli Avvisi.


Requisiti per accedere al servizio

Servizio a disposizione di tutte le aziende che partecipano agli Avvisi del Fondo For.Te, aderenti all’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Cremona e in regola con i versamenti contributivi previsti dal CCNL, SOLO per i progetti territoriali e nazionali.


Si specifica che, per i piani territoriali, nazionali, il requisito di regolarità contributiva deve sussistere per ogni singola impresa.


Come richiedere la dichiarazione di Assistenza Tecnica

Per accedere al servizio, è necessario inviare all’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Cremona entro 30gg dalla data indicata di scadenza di presentazione prevista dell’Avviso, la seguente documentazione:

  • 1) Richiesta dichiarazione Assistenza Tecnica (vedi fac-simile “richiesta” modulistica) La richiesta deve essere inviata a mezzo email all’indirizzo info@ebtcremona.it

  • 2) Sintesi del/dei piano/i formativo/i (rif. Protocollo di Condivisione Piani Formativi For.Te 22 giugno 2020).

  • 3) Dichiarazione di versamento contributivo, per ogni piano formativo, delle aziende inserite nel piano da parte dell’Ente Formativo (vedi fac-simile “dichiarazione” modulistica)

Inoltre, è necessario inviare all’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Cremona entro 20gg dalla data indicata di scadenza di presentazione, prevista dell’Avviso, la copia dell’accordo sindacale sottoscritto dalle parti oppure copia dell’accordo sindacale non ancora sottoscritto, ma già inviato alle parti sindacali con relativa ricevuta (rif. Protocollo di Condivisione Piani Formativi For.Te 22 giugno 2020)

Sia il termine dei 30 giorni, sia il termine dei 20 giorni, sono da intendersi perentori, oltre il quale l’Ente NON accoglierà alcuna documentazione.